Il Governo Meloni, all’interno del decreto Salva-Infrazioni, poi diventato legge, si è limitato ad allargare la card da 500 euro annui solo ai precari che per l’anno scolastico in corso hanno sottoscritto un contratto con scadenza 31 agosto 2024 e ha completamente disconosciuto i supplenti al 30 giugno con la scusa della artificiosa distinzione tra organico di diritto ( posti vacanti) e organico di fatto (posti momentaneamente disponibili).
Oltretutto c’è da chiarire che le supplenze al 31 agosto sono una minima parte delle supplenze annuali, infatti il MIM predilige quelle al 30 giugno in quanto “risparmiose” perché in questo modo risparmia 2 mesi di stipendio e non permette a questi supplenti di usufruire dei giorni di ferie che vengono assegnate d’ufficio nei giorni di sospensione dell’attività didattica.
Quindi tutte le 200 mila supplenze annuali, su posto vacante ma anche con titolare che per vari motivi sarà assente per l’intera annualità, debbono comportare l’assegnazione automatica della Carta del docente, la ragione è molto semplice: la durata delle supplenze al 30 giugno è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento di quelle al 31 agosto.
L’Unicobas quindi continuerà a promuovere i ricorsi per accedere al bonus docente sia per i supplenti al 31 agosto che per quelli al 30 giugno. Nei prossimi giorni sono attese numerose altre sentenze presentate in altre province della Toscana.
I dettagli della sentenza si trovano nel documento allegato.
da Msic822004-aut